mercoledì 16 febbraio 2011

Lavori pubblici/Smacco per il Governo, legge umbra supera esame della Consulta

PERUGIA - ''In definitiva, l'impianto della legge regionale sui lavori pubblici e' passato indenne al vaglio della Corte Costituzionale'': e' il commento dell'assessore regionale alle opere pubbliche, Stefano Vinti, sul pronunciamento della Corte che ha rigettato, quasi in toto, i motivi di impugnativa del ricorso avverso la legge dell'Umbria proposto dal presidente del Consiglio dei ministri.

La Consulta (con sentenza n. 43/2011) ha cosi' posto fine - secondo l'assessore - alle incertezze sulla legittimita' di alcune disposizioni della legge regionale umbra su lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva (del 21 gennaio 2010, n.3) impugnate dal Governo affermandone l'incostituzionalita'.

Per Vinti - e' detto in un comunicato della Regione - la decisione della Consulta mantiene sostanzialmente integro l'impianto della legge umbra, sia in materia di programmazione e controlli, sia per le disposizioni a supporto delle Amministrazioni con l'elenco di professionisti ai quali affidare i servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a centomila euro e quello delle imprese, alle quali affidare l'esecuzione di lavori di importo fino a cinquecentomila euro. Elenchi che possono essere utilizzati da tutte le Amministrazioni per l'affidamento degli incarichi. Sono state inoltre salvaguardate le disposizioni in materia di antimafia, per consentire la tracciabilita' dei pagamenti, di regolarita' contributiva che, come gia' accaduto per gli interventi in edilizia privata da eseguirsi sul territorio, estendono il controllo anche alla congruita' dell'incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere, e quelle dedicate ai controlli sui cantieri aggiudicati con maxiribassi.

Le disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte - prosegue Vinti - riguardano invece gli articoli 13 comma 3, sulla possibilita' di utilizzo da parte dei soggetti aggiudicatari dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza non aggiornato per i progetti di livello almeno preliminare approvati prima della data di pubblicazione dell'aggiornamento; l' art. 20 comma 3, relativo alle modalita' di negoziazione del ribasso sull'importo delle prestazioni dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo stimato inferiore a ventimila euro e l'art. 22, commi 3 e 4, sull'espletamento dell'attivita' di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti della durata massima di quattro anni.

''Il pronunciamento della Corte - conclude Vinti - ci incoraggia ad andare avanti nel potenziamento delle norme di trasparenza, semplificazione e di maggiore legalita' negli appalti pubblici, sostenendo le imprese sane, salvaguardando i livelli occupazionali e qualificando il lavoro''.

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